Fulvio Pellegrini: la bussola del collezionista – Arte e nuova fiscalità

ARTE E FISCO: UN TAVOLO PER REGOLE CERTE

La 23° edizione di MI ART, la fiera internazionale di arte moderna e contemporanea di Milano, tenutasi dal 13 al 15 aprile scorso, è stata particolarmente importante non solo per la partecipazione di collezionisti provenienti da 25 paesi con oltre 13.000 presenze qualificate del settore, ma anche per alcuni dibattiti sullo stato dell’arte di questo mercato.

Uno dei confronti che ha visto il maggior interesse è stato quello inerente proposte per una nuova fiscalità dell’arte, a cui hanno partecipato Mibact – Agenzia delle Entrate, il Consiglio Nazionale dei Commercialisti, ed esperti fiscali del settore.

Gli interventi hanno esaminato il mercato dell’arte: nel 2016 gli investimenti in arte ed oggetti da collezione ammontavano a 1.600 miliardi di dollari.

Il settore, dopo la crisi del 2008 che ha colpito gravemente l’economia, ha ripreso quota sino a divenire una importante alternativa ai classici prodotti finanziari (titoli di stato, azioni, obbligazioni, fondi e sicav), rappresentando un investimento collocabile tra un bene rifugio ed un bene di tesaurizzazione patrimoniale.

Dopo una flessione sino al 2010, le previsioni sono di continua crescita: tra dieci anni, nel 2027 si stima un ammontare di 2.700 miliardi in arte ed oggetti di collezionismo a livello mondiale.

I collezionisti, in questi anni, sono stati attratti sempre più dai beni artistici, oltre dalla passione, dall’esigenza di diversificazione dalla volatilità dei mercati finanziari e dai rendimenti obbligazionari ai minimi storici; anche se il mercato dell’arte rimane particolarmente illiquido, con scarsa trasparenza dei prezzi e con un orizzonte temporale di lungo-lunghissimo periodo.

Il mercato italiano è molto contenuto e rappresenta meno del’1% degli scambi, pur annoverando artisti di grande qualità ed importanza museale, con volumi annuali intorno ai 360 milioni contro i 10 miliardi del mercato londinese.

Gli esperti hanno concordato che un fattore frenante è certamente la fiscalità che pesa sugli scambi di questo settore: la mancanza di regole certe e trasparenti non favorisce lo sviluppo del mercato e non facilita la circolazione delle opere.

Se si esamina cosa succede all’estero si evidenzia che vi sono tre categorie ben distinte di applicazione di un’imposta di capital gain (quella che si applica agli interessi obbligazionari, dividendi obbligazionari, ricavi da vendite finanziarie e che in Italia ammonta al 26% dell’utile incassato):

  • Gli stati che applicano un’esenzione completa sui guadagni dalle compravendite (Emirati Arabi, Svizzera, Hong Kong, Russia, Lussemburgo, Olanda);
  • Gli stati che applicano un capital gain con aliquote simili alle imposte sul reddito (Stati Uniti, Spagna);
  • Stati che tassano i guadagni sulla base del tempo di detenzione delle opere, con esclusione delle opere sotto un certo importo (Francia, Germania, Belgio, Regno Unito).

MIBACT, l’Agenzia delle Entrate, e gli esperti fiscali, presenti al convegno, si sono trovati concordi alla definizione di un quadro normativo improntato alla certezza del diritto ed alla regolazione del settore per due motivazioni:

  • sostenere i beni artistici e la loro circolazione
  • una diminuzione del contenzioso che aggrava i costi di gestione dello stato.

Sono state avanzate anche delle proposte condivise, partendo dalle principali realtà europee e dalla prospettiva di arrivare in tempi medi ad una armonizzazione fiscale nell’eurozona anche per tale mercato.

Ecco le principali ipotesi legislative:

  • Distinzione netta tra collezionista e mercante d’arte

MERCANTE D’ARTE: imposizione capital gain del 26% sull’utile vendita (come quella attualmente in essere per le rendite finanziarie).

Introduzione del credito d’imposta del 65% per acquisti di opere originali di artisti viventi in luoghi accessibili al pubblico per almeno 5 anni.

Diminuzione IVA dal 10 al 5% sia sulle importazioni che sulle esportazioni effettuate da artisti, dagli eredi, dai legatari delle fondazioni.

COLLEZIONISTA PRIVATO – per il collezionista sono state avanzate tre soluzioni:

  • Nessuna imposizione per le opere il cui costo è inferiore ai 10.000 euro ed alle opere cedute a musei, biblioteche e fondazioni pubbliche.
  • Pagamento del capital gain se l’opera è detenuta per un periodo inferiore ai cinque anni, con possibilità di detrazione dei costi sostenuti per assicurazione, restauro, catalogazione, custodia e conservazione.

Per un periodo maggiore di cinque anni scatta l’esenzione.

  • In alternativa alle prime due ipotesi s’introduce il calcolo forfettario del margine pari al 40% del prezzo di cessione e successivamente al quinto anno la base imponibile dovrebbe diminuire progressivamente del 20% annuo per giungere alla detassazione completa delle cessioni al raggiungimento del decimo anno.

Proposte che, pur diverse tra loro, hanno un comune denominatore il periodo di detenzione delle opere e l’esclusione di quelle con un prezzo contenuto per favorirne la diffusione.

Da sottolineare che tali ipotesi fiscali non sono semplici congetture di fiscalisti e commercialisti, ma trovano anche il consenso di MIBACT e quindi dello stato italiano.

I tempi sono maturi per regolamentare un settore sempre più popolare ed in crescita.

 

DOVE E COME VIENE APPLICATO IL CAPITAL GAIN SULL’ARTE

 

UETASSAZIONE
ITALIATassazione ordinaria solo in presenza di attività d’impresa anche occasionale
FRANCIATassazione ordinaria con abbattimento del 5% annuo a partire dal 3° anno. Totale esenzione dal 22° anno di possesso.
GERMANIATassazione ordinaria solo per le opere detenute da meno di 1 anno
BELGIOCompleta esenzione se non c’è intento speculativo
AUSTRIATassazione ordinaria solo per le opere detenute da meno di 1 anno
OLANDAEsenzione a meno che le opere costituiscano investimento
SPAGNATassazione del capital gain con aliquote dal 19% al 23%
LUSSEMBURGOTassazione ordinaria solo per le opere detenute da meno di 6 mesi
GRAN BRETAGNATassazione con capital gain con aliquote dal 10% al 20% a secondo del reddito. Esclusione vendite sotto le 6.000 sterline
EXTRA UE
STATI UNITITassazione ordinaria con aliquota marginale sino al 37% pe rle opere detenute da meno di 1 anno. Tassazione con capital gain al 28% per le opere detenute da più di 1 anno.
SVIZZERAEsenzione per i privati; tassazione per le attività commerciali
CINATassazione con capital gain tax con aliquota al 20%
HONG KONGEsenzione
EMIRATI ARABIEsenzione
RUSSIAEsenzione

Maggio 2018 – F.Pellegrini

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