Fulvio Pellegrini: la bussola del collezionista – Il fisco e l’arte

Le regole sulla tutela, la circolazione e la fiscalità dei beni artistici variano di nazione in nazione, sebbene in Europa sono in corso tentativi che cercano di dare uniformità regolamentare alla materia.

In Italia l’arte è oggetto di regole speciali, dettate da motivazioni di sicurezza e di tutela del patrimonio artistico nazionale.

CIRCOLAZIONE

Per quanto attiene la circolazione sul territorio nazionale delle opere d’arte, la principale norma è il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 N. 42, denominato “Codice dei Beni Culturali”.

Tale DL distingue le opere suscettibili di “interesse culturale nazionale” (soggetti alla cosiddetta notifica) da quelle che invece possono circolare liberamente anche all’estero.

Per opere d’interesse culturale s’intendono quelle riferibili ad artisti non più viventi e la cui esecuzione risalga a più di cinquant’anni fa.

Sulle opere alienate a titolo oneroso, lo stato attraverso il Ministero dei Beni Culturali, può esercitare un diritto di prelazione al medesimo prezzo stabilito nella vendita, mentre il venditore è tenuto ad effettuare un’apposita denuncia all’Ufficio Esportazione della Sovrintendenza.

L’uscita dal territorio nazionale è invece completamente libera per le opere di autori viventi o la cui esecuzione è invece inferiore ai 50 anni.

Il divieto molto rigido alla movimentazione delle opere d’arte realizzate prima del 1966 sta trasformando il nostro paese in un magazzino da cui attingere, da parte di musei, fondazioni e grandi collezionisti internazionali: una parte del nostro patrimonio artistico, che rappresenta l’1% dei 64 miliardi di dollari scambiati annualmente nel mondo, sottraendo importanti risorse economiche.

Per questa motivazione un gruppo di operatori del settore, denominato Apollo 2, ha presentato alle autorità competenti la proposta di innalzare tale limite temporale dai 50 ai 70 anni.

Esiste, inoltre un vincolo che regola le soglie di valore nel mercato unico europeo: 15 mila euro per le fotografie, 50 mila per i libri, 150 mila euro per i quadri, ma l’Italia risulta l’unico paese a non applicarle perché è in vigore la “notifica” che non prevede soglie di valore, anche in considerazione che il 90% dei lotti aggiudicati sul mercato mondiale è inferiore ai 50.000 dollari.

IVA

Un altro ostacolo al mercato dell’arte è rappresentato dall’elevata aliquota IVA applicata in Italia che è pari al 22%.

L’aliquota è applicata dagli operatori specializzati e professionali, quali gallerie e case d’asta, sul prezzo di vendita, mentre non si applica quando il passaggio delle opere avviene esclusivamente tra soggetti privati.

IVA in essere nei principali paesi europei:

NAZIONE

IVA

IVA ridotta su importazioni

IVA ridotta su cessioni fatte dall’ artista

ITALIA

22%

10%

10%

G.BRETAGNA

20%

5%

20%

GERMANIA

19%

7-19%

7-19%

FRANCIA

20%

5,50%

5,50%-10%

OLANDA

21%

6%

6%

AUSTRIA

20%

13%

13%

SPAGNA

21%

10%

10%

FINLANDIA

24%

10%

10%

SVEZIA

25%

12%

12%

SVIZZERA

8%

8%

IRLANDA

13,50-23%

13,50%

13,50%

Come si può vedere dalla tabella il nostro paese applica un’aliquota tra le più elevate e ciò costituisce una penalizzazione del settore.

IMPOSTE DIRETTE

IRPEF

Innanzitutto un soggetto privato, che non sia un operatore professionale, non può dedurre le spese sostenute per procurarsi o vendere un’opera nella sua dichiarazione dei redditi, mentre la locazione del bene concorre invece a formare il reddito del proprietario e deve essere dichiarato a livello Irpef anche per i privati.

Per quanto riguarda gli obblighi di dichiarazione delle imposte dirette rientra anche il cosiddetto “monitoraggio fiscale” in vigore dal 2009, delle opere d’arte possedute all’estero (estensione del DL n. 167 del 1990), che devono essere inserite nel quadro RW del modello 730.

Sempre sotto il profilo fiscale l’attività considerata di collezionismo puro, che pur estrinsecandosi in una pluralità di operazioni di acquisto e vendita, non dà luogo ad un’attività rapportabile ad un’impresa commerciale non è soggetta né ad IVA, né ad imposte dirette, né ad adempimenti contabili.

CAPITAL GAIN

Escludendo l’attività d’impresa, non esiste pertanto uno specifico obbligo fiscale che disponga l’inserimento nella categoria “redditi diversi” del modulo 730, le eventuali plusvalenze realizzate in caso di vendita di un’opera.

Inoltre, la vendita delle opere d’arte, da parte dei collezionisti privati, non è soggetta alla tassazione del capital gain, che per le attività finanziare è molto elevata ed ammonta al 26%.

Riassumendo dal punto di vista delle imposte dirette, rispetto alle attività mobiliari ed immobiliari, il collezionista può godere di 2 indubbi vantaggi quali:

  1. non tassazione Irpef sui guadagni conseguiti;

  2. nessun Capital Gain;

che danno all’investimento in arte un vantaggio competitivo significativo rispetto ai normali investimenti finanziari.

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